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DISEGNI E MODELLI REGISTRATI

INQUADRAMENTO DELLA MATERIA
Con Il Decreto Legislativo dello 02 febbraio 2001 (che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 98/71/CE del 13 ottobre 1998 destinata a realizzare una disciplina unitaria dei disegni e dei modelli industriali a livello comunitario) è stata introdotta in Italia la nuova normativa in sostituzione di quella previdente ed inquadrata nel R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazione.

La nuova normativa fornisce la seguente definizione dell’oggetto della normativa stessa: “Per disegno o modello si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.

Sempre citando letteralmente la nuova normativa si deduce che “per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale e artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”; per prodotto complesso si deve intendere “un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto”.

REQUISITI PER OTTENERE LA PROTEZIONE

NOVITA’
Deve essere intesa in senso mondiale e assoluto.
Si riferisce alla capacità del nuovo disegno o modello di differenziarsi da qualsiasi disegno o modello conosciuto anteriormente al deposito della nuova domanda di registrazione o anteriormente alla sua data di priorità, qualora rivendicata.

Esistono, tuttavia, le seguenti eccezioni in base alle quali non viene tolta la novità al nuovo deposito:

- nel caso in cui sia stato divulgato a terze persone tenute, in maniera implicita o esplicita, alla riservatezza;

- nel caso in cui sia stato divulgato dall’autore o dal suo avente causa durante i dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o precedenti alla data di priorità, qualora rivendicata;

- nel caso in cui sia stato divulgato a seguito di un abuso verso l’autore o il suo avente causa durante i dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda o precedenti alla data di priorità, qualora rivendicata.

CARATTERE INDIVIDUALE
Tale requisito non comporta alcuna valutazione di ordine estetico e si riferisce all’impressione generale che sollecita l’osservazione dell’utilizzatore in riferimento a qualsiasi disegno o modello anteriore.

Mediante tale requisito si è voluto svincolare il giudizio su un disegno o modello da qualsiasi canone estetico che, in quanto tale, può essere vincolato a mode, tendenze, preconcetti e quant’altro. Quindi si può dire che può essere dotato di carattere individuale anche un disegno o modello che non appare seguire canoni estetici a varia ragione consolidati ed accettati.

CIÒ CHE NON PUÒ ESSERE REGISTRATO
- Tutto ciò che non è nuovo (con le limitazioni esposte al punto precedente).
- Tutto quanto non appare visibile durante l’utilizzazione del prodotto.
- I componenti visibili di un prodotto complesso se, di per sé, non possiedono i citati requisiti alla registrazione.
- I disegni o modelli la cui forma è dettata “unicamente” dall’aspetto tecnico del prodotto.

POSSIBILITA’ DI REGISTRAZIONE PER PIÙ DISEGNI E MODELLI
L’attuale normativa permette di registrare, mediante la stessa domanda, fino a cento Disegni e Modelli. E’ tuttavia necessario che tali Disegni e Modelli appartengano alla medesima classe tra tutte quelle previste dalla Classificazione Internazionale della Convenzione di Locarno
Ne consegue, quindi, che non è ammessa una domanda né contenente più registrazioni né contenente una sola registrazione per più di un Disegno o Modello.

CUMULO DI TUTELA CON ALTRI ORDINAMENTI

CUMULO CON LA PROTEZIONE MEDIANTE DIRITTO D’AUTORE
A differenza del passato, è ora possibile il cumulo della tutela dei Disegni o Modelli con la tutela mediante Diritto d’Autore.

A tale proposito è da osservare che un Disegno o Modello, per accedere alla protezione tramite Diritto d’Autore, non deve presentare solo carattere creativo, cioè dimostrare che l’autore non abbia copiato la propria realizzazione realizzandola mediante la sua creatività, ma deve presentare anche “valore artistico”; tale specifica riferendosi a Disegni e Modelli che presentino un valore estetico particolarmente elevato. Da notare che la Legge 12 dicembre 2002, n.293, prevede che la durata della protezione dei Disegni o Modelli mediante Diritto d’Autore sia di venticinque anni dal momento della morte dell’Autore.

CUMULO CON IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA’
E’ prevista la cumulabilità di protezione sia mediante domanda di registrazione per Disegno o Modello sia mediante domanda per Brevetto di Modello di Utilità nel caso in cui il disegno o modello non solo presenti novità e carattere individuale (già considerati al precedente paragrafo dei requisiti di protezione propri dei Disegni e Modelli) ma anche sia capace di aumentare la utilità.
E’ importante notare che i due tipi di protezione non possono venire cumulati in una unica domanda e, di conseguenza, in un unico titolo.

DURATA DELLA REGISTRAZIONE DEL DiSEGNO O MODELLO
La durata è di cinque anni ad iniziare dalla data di deposito della domanda di registrazione, con possibilità di estenderla fino a venticinque anni per uno o più periodi di cinque